Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (c.f.  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Puglia  (c.f.  80017210727)  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33
-   70121   Bari,   per   la   declaratoria   della    illegittimita'
costituzionale: 
    1) degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 
    2) art. 13, commi 1 e 2, 
    3) art. 37; 
    4) art. 46; 
    5) art. 51; 
    6) art. 54, 
    della Legge della Regione  Puglia  n.19  del  31  dicembre  2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  195  del
31  dicembre  2010,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione 2011 e bilancio  pluriennale  2011-2013  della
Regione Puglia», come da delibera del Consiglio dei ministri in  data
23 febbraio 2011. 
 
                                Fatto 
 
    In data 31 dicembre 2010  e'  stata  pubblicata,  sul  n.195  del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR), la  Legge  Regionale
n.  19  del  31  dicembre  2010,  con  la  quale  sono  state   poste
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2011  e
bilancio pluriennale 2011-2013». 
    Giova precisare che  l'approvazione  delle  disposizioni  oggetto
della presente impugnazione fa  seguito  alla  emanazione,  da  parte
della regione Puglia di altre  due  leggi  regionali  Puglia,  la  n.
11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR  n.
149 del 27-9-2010), con le quale sono state stabilite - tra l'altro -
misure relative alla  copertura  finanziaria,  nonche'  al  piano  di
rientro del disavanzo regionale. 
    In particolare, La Legge regionale della Puglia del 24  settembre
2010, n. 11  contiene  «Norme  per  la  copertura  delle  perdite  di
esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)» e quella
n. 12/2010 gli «Adempimenti che la regione Puglia pone in essere  con
riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012». 
    Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito,  ha  proposto
due ricorsi davanti a codesta  Corte  costituzionale  contro  le  due
leggi regionali citate, attualmente pendenti. 
    Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno  portato
alla   emanazione   delle   disposizioni   oggetto   della   presente
impugnativa, giova premettere che la  Regione  Puglia,  a  causa  del
mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006  e
2008, e' stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico  istituito
a  seguito  dell'intesa  Stato-Regioni   del   23   marzo   2005   e,
conseguentemente,  non  le   e'   stato   consentito   l'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale  a  carico
dello Stato per quegli stessi anni. 
    Alla Regione, cosi' come ad altre Regioni, e' stata tuttavia data
la possibilita' di recuperare le suddette somme  (pari  a  circa  500
milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro,  da
sottoscriversi con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180  della
legge n. 311/2004, secondo quanto disposto  dalla  legge  finanziaria
2007 (legge n. 244/2007,  art.  2,  comma  49).  Tale  legge  infatti
prevede la possibilita' per le Regioni che non  hanno  rispettato  il
Patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il  2007  di
recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un  Accordo  su
un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. 
    La Regione Puglia non ha pero' presentato il suddetto  Piano  che
le avrebbe consentito di recuperare la quota per l'anno 2006. 
    Con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 97, della  legge
n. 191/2009) e' stata concessa una ulteriore dilazione  alle  regioni
che avrebbero dovuto sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2009,  il
suddetto Accordo (ivi compresa la Regione Puglia), prevedendo l'invio
di una proposta di piano entro il 30 aprile 2010,  da  sottoscriversi
entro il termine ultimo del 30 luglio,  pena  la  perdita  definitiva
della competenza. 
    Le varie proposte di  Piano  inviate  dalla  Regione  sono  state
esaminate e valutate dall'apposito gruppo tecnico interistituzionale,
e in data 4 agosto  2010,  sono  state  ritenute  dal  Consiglio  dei
Ministri non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare  il
servizio sanitario regionale. 
    Cosi' stando le cose, con nota congiunta  del  4  agosto  2010  i
Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti
con le regioni, hanno subordinato la sottoscrizione dell'Accordo: 
    alla sospensione della efficacia delle leggi regionali Puglia  n.
4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali") e
della l. r. n. 27 del 2009 (Servizio sanitario regionale - assunzioni
e dotazioni organiche) - per le quali il Governo  (nelle  sedute  del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio  2010)  ha
deliberato altra impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale; 
    alla  sospensione  delle  misure  attuative  delle  dette   leggi
regionali; 
    alla  redazione  di  un  Piano  di  rientro  avente   determinati
contenuti specificati nella nota stessa; 
    alla  necessita',  per  la  Regione,  di  non  emanare  ulteriori
provvedimenti, anche legislativi,  riguardanti  la  medesima  materia
oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009. 
    Come sopra precisato, avverso le dette leggi regionali n. 11/2010
e n. 12/2010 il Governo ha  proposto  altra  impugnazione  davanti  a
codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  attualmente   pendente,   in
particolare, nella parte in cui prevede la cessazione  dell'efficacia
delle  disposizioni  in  essa   contenute,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dell'accordo per il rientro  dal  disavanzo  sanitario
nei termini previsti. 
    La Regione Puglia , con le disposizioni di cui alla  L.R.  n.  19
del 31 dicembre 2010 e' ora nuovamente intervenuta deliberando alcune
misure economico-finanziarie necessarie per il recupero del disavanzo
senza, peraltro,  tenere  conto  delle  previsioni  ne'  dell'Accordo
Stato-Regioni del 29 novembre 2010, ne'  del  Piano  di  rientro  del
disavanzo allegato al suddetto Accordo. 
    Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge  regionale,
e in particolare, gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, art. 13, commi 1 e 2,
art. 37, art. 46, art. 51 e  art.  54  ,  eccedono  dalle  competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 
    L'art.  11  della  L.R.  Puglia  n.  19/2010  che   contiene   le
disposizioni relative  agli  adempimenti  previsti  per  l'attuazione
dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro economico  della
Regione, statuisce che «1. Per l'attuazione degli interventi previsti
dal Piano di rientro, di riqualificazione  e  riorganizzazione  e  di
individuazione degli interventi per il perseguimento  dell'equilibrio
economico di  cui  all'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   la   Regione   Puglia
sottoscritto in data 29 novembre  2010,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2005), la Giunta regionale e'  incaricata  di  provvedere
con  propri  atti,  previo  parere   della   Commissione   consiliare
competente, ai sensi  dell'articolo  44  (Attribuzioni  della  Giunta
regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto  della
Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni. 
    2.  La  Giunta  regionale  e'  incaricata  di  provvedere,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'armonizzazione dei sistemi di esenzione  dalla  compartecipazione
alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge  24
dicembre 1993, n. 537 (lnterventi correttivi di finanza pubblica),  e
successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e  b)  del  comma
1-sexies dell'articolo 79  del  d.l.  n.  112/2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato  dall'articolo  41,
comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207  (Proroga  di
termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
febbraio 2009, n. 14, dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi. 
    3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della
spesa del personale delle  aziende  ed  enti  pubblici  del  SSR  con
riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010). 
    4. Il provvedimento di cui al  comma  3  contiene,  altresi',  un
piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della  legge
n. 296/2006, dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge n.  191/2009
e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15  novembre
2010, n. 333 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78 (Misure urgenti in materia di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel  periodo  di  vigenza  del
Piano  di  rientro,  di  riqualificazione  e  riorganizzazione  e  di
individuazione degli interventi per il perseguimento  dell'equilibrio
economico, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  180,  della  legge  n.
311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il  Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la  Regione
Puglia,  sottoscritto  in  data  29  novembre  2010,   salvaguardando
comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)  come
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal
Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la  razionalizzazione  della
rete ospedaliera con l'attivazione e potenziamento delle attivita' di
assistenza domiciliare, delle cure intermedie e  delle  attivita'  di
riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza
e la disabilita' fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento  di
Giunta  regionale,  da  adottarsi  previo  parere  delle  Commissioni
consiliari  permanenti  competenti,  sono   fissati   ali   indirizzi
applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera N,  della  legge
n. 191/2009. 
    Sono illegittimi e vanno annullati i commi 3, 4 e  5  del  citato
art.  11  che  contrastano  con  le  previsioni  di  cui  all'Accordo
stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la regione Puglia il  29  novembre  2010  e  con  gli
interventi contenuti nell'allegato Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario. 
    In particolare, tali commi prevedono genericamente: 
    al comma 3, l'adozione da parte  della  Giunta  regionale,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della   legge,   di   un
provvedimento di ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa
del personale delle  aziende  e  degli  enti  pubblici  del  Servizio
sanitario regionale; 
    al comma 4, un piano  dettagliato  di  rientro  della  spesa  del
personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
da adottarsi ai sensi del precedente comma 3; 
    al comma 5, l'adozione da parte  della  Giunta  regionale  di  un
provvedimento che fissi gli indirizzi applicativi di cui all'art.. 2,
comma 72, lett. B), della legge  n.  191  del  2009,  riguardante  la
riorganizzazione della rete ospedaliera. 
    Il legislatore regionale, con le disposizioni  sopra  richiamate,
prevede l'adozione da parte della Regione di provvedimenti e di piani
che  implicano  misure  e  interventi  che,  peraltro,  formano  gia'
specifico oggetto  dell'Accordo  stipulato  il  29  novembre  2010  e
dell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario. 
    In particolare le suddette misure in materia  organizzazione  del
personale  e  di  contenimento  della  relativa  spesa,  nonche'   di
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,  sono   contenute   nelle
«obiettivo generale B3» e negli obiettivi specifici «B3.1.,  B3.2,  e
B3.4» del suddetto Piano di rientro. 
    Le disposizioni regionali sono illegittime  nella  parte  in  cui
hanno omesso qualsiasi richiamo al detto Piano,  ed  hanno  stabilito
l'adozione - da parte della Giunta Regionale  -  di  provvedimenti  e
interventi «paralleli» al Piano stesso,  ponendosi  in  tal  modo  in
contrasto con quanto disposto dai commi 80 e  95  dell'art.  2  della
legge n. 191 del 2009, secondo  i  quali,  appunto,  «gli  interventi
individuati  dal  Piano  sono  vincolanti  per  la  regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
richiamato Piano di rientro». 
    I  commi  3,  4  e  5  dell'art.  11,  pertanto,  prevedendo  una
disciplina non conforme  alle  suddette  norme  statali,  emanate  in
materia di contenimento della spesa, violano  l'art.  117,  comma  3,
Cost., In materia dl coordinamento della finanza pubblica. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 
    L'art. 13 dispone in materia di esenzione dei ticket  per  visite
ed esami specialistici e statuisce che «A decorrere  dal  1°  gennaio
2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla
spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di  cui  all'articolo
8, comma 16, della legge n. 537/1993  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. n.  112/2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   n.   133/2008,   e'
riconosciuta esclusivamente: 
    a) ai cittadini di eta'  inferiore  a  sei  anni  o  superiore  a
sessantacinque anni,  appartenente  a  un  nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98; 
    b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; 
    c) ai titolari di pensione al  minimo  aventi  eta'  superiore  a
sessant'anni e loro familiari a  carico,  appartenenti  a  un  nucleo
familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in
ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; 
    d) ai disoccupati e loro familiari a carico,  appartenenti  a  un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo  inferiore  a  euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del  coniuge
e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; 
    e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti  a  un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo  inferiore  a  euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del  coniuge
e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; 
    f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e  straordinaria
e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con  un
reddito complessivo annuo inferiore  a  euro  8.263,31,  incrementato
fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in  ragione  di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; 
    g)  ai  lavoratori  in  mobilita'  e  loro  familiari  a  carico,
appartenenti a un nucleo familiare con un reddito  complessivo  annuo
inferiore a euro 8.263,31, incrementato  fino  a  euro  11.362,05  in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46  per  ogni
figlio a carico. 
    2. La Giunta regionale disciplina le modalita' di  riconoscimento
e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo. 
    3.  L'articolo  6  (Esenzione  ticket  disoccupati)  della  legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia  sanitaria),  e'
abrogato. 
    4.  L'articolo  24  (Esenzione  ticket  per   visite   ed   esami
specialistici)  della  legge  regionale  31  dicembre  2009,  n.   34
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2010  e
bilancio pluriennale 2010-2012  della  Regione  Puglia),  cosi'  come
modificato dall'articolo 34 della l.r. n. 4/2010, e' abrogato». 
    L'art. 13, comma 1, lett. e),  f),  g),  e'  illegittimo  ove  si
consideri che esso, tra le categorie di esenti per reddito, inserisce
anche gli inoccupati e i familiari a carico, i  lavoratori  in  cassa
integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico  e
i lavoratori in  mobilita'  con  i  rispettivi  familiari  a  carico,
appunto non previste dall'art. 8, comma 16 della  legge  n.  537/1993
e/o, in ogni caso, previsti con dei limiti di reddito ben stabiliti. 
    Le disposizioni regionali ora richiamate si pongono in  contrasto
con l'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,  che  non
ricomprende tali  soggetti  nel  novero  dei  soggetti  esentati  dal
pagamento della quota di compartecipazione alla  spesa  sanitaria,  e
comunque li ricomprende, prevedendo  limiti  di  redditi  prefissati,
violando di  conseguenza  i  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
legislazione  statale  in  materia   di   tutela   della   salute   e
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma
Costituzione. 
    Ed infatti, in virtu' di quanto statuito dall'art.  8,  comma  16
della legge 24 dicembre 1993 n. 537, cosi' come modificato  dall'art.
2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n.  549,  «A  decorrere  dal  1°
gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa  sanitaria
di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di
eta' superiore a  sessantacinque  anni,  appartenenti  ad  un  nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non
superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal  1°  gennaio  1996  sono
altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15  i  portatori  di  patologie  neoplastiche  maligne,  i
pazienti in attesa di trapianti di  organi,  nonche'  i  titolari  di
pensioni sociali ed i familiari a carico di questi  ultimi  (116).  A
partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla  partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i  loro
familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di  eta'
superiore a sessant'anni  ed  i  loro  familiari  a  carico,  purche'
appartenenti ad un  nucleo  familiare  con  un  reddito  complessivo,
riferito  all'anno  precedente,  inferiore   a   lire   16   milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del  coniuge  ed  in
ragione di un ulteriore milione di lire  per  ogni  figlio  a  carico
(117). Le  esenzioni  connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da  apporre  sul
retro della ricetta. I soggetti affetti  dalle  forme  morbose  e  le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1° febbraio
1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 
    Le  medesime  disposizioni  sono   illegittime   per   violazione
dell'art. 81 Cost., risultando assolutamente prive di ogni  copertura
finanziaria. 
    Sotto altro profilo, l'art. 13, comma 2 secondo  cui  «La  Giunta
regionale disciplina le modalita' di riconoscimento e fruizione delle
esenzioni di cui al presente articolo» prevede che i procedimenti  di
riconoscimento e di fruizione delle  esenzioni  sopra  indicate  sono
regolamentate dalla giunta regionale. 
    Anche questa disposizione e' illegittima e si pone  in  contrasto
con la normativa statale sopra  richiamata  e,  in  particolare,  con
l'art.  8,  comma  16  della  legge  n.   537/1993   che   stabilisce
espressamente quali sono le categorie di soggetti esentati dal ticket
e le modalita' ed i limiti economici di  reddito  che  danno  diritto
alle dette esenzioni. 
    Le disposizioni regionali ora richiamate  contrastano  anche  con
quanto previsto nel piano di rientro all'obiettivo E1.3 in linea  con
la normativa statale, violando pertanto i commi 80 e 95  dell'art.  2
della legge  n.  191  del  2009,  secondo  i  quali  «gli  interventi
individuati  dal  Piano  sono  vincolanti  per  la  regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
richiamato Piano di rientro». 
    Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una disciplina non
conforme  alle  suddette  norme  statali,  emanate  in   materia   di
contenimento della spesa, violano l'art.  117,  comma  3,  Cost.,  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37. 
    L'art. 37 prevede l'abrogazione della lettera  i)  del  comma  7,
dell'articolo  4,  della  l.r.   n.18/2005   rubricato   «Azioni   di
valorizzazione del territorio e norme di tutela». 
    In particolare, la lettera i) del comma 7, dell'articolo 4  della
citata l.r. n. 18/2005 prevedeva il divieto di «transitare con  mezzi
motorizzati  fuori  dalle  strade  statali,  provinciali,   comunali,
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico  passaggio,  fatta
eccezione  per   i   mezzi   di   servizio   e   per   le   attivita'
agro-silvo-pastorali». 
    Al riguardo, si  evidenzia  che  tale  disposizione  si  pone  in
contrasto con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il  quale
al comma 2, lettera c) dispone che «il soggiorno  e  la  circolazione
del pubblico con qualsiasi mezzo» sia  disciplinato  dal  regolamento
del parco. 
    Orbene, poiche' la norma statale riconosce al «piano del  parco»,
la   caratteristica   di   essere   strumento    insostituibile    di
programmazione,  regolazione  e  controllo,   appare   evidente   che
l'abrogazione del suddetto divieto comporta  interferenze  anche  nei
confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati  ai  sensi
della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. 
    Pertanto, la disposizione regionale, nel disciplinare una materia
rimessa alla  competenza  dello  Stato,  e  disponendo  in  modo  non
conforme alla legislazione statale che individua standard  minimi  ed
uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale,  presenta
profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 117
Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza
legislativa  esclusiva  in  materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    Inoltre, comportando Interferenze anche nei confronti di  specie,
habitat ed habitat  di  specie  tutelati  ai  sensi  della  Direttiva
92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, comma
1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non
ha rispettato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 46 . 
    L'articolo  46  della  L.R.  n.  19/2010  prevede   l'istituzione
dell'Agenzia regionale per la  promozione  della  legalita'  e  della
cittadinanza sociale e  statuisce  espressamente  che  «E'  istituita
l'Agenzia  regionale  per  la  promozione  della  legalita'  e  della
cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti  e
funzioni. Per finanziare le attivita' dell'agenzia, e' istituito  nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011,  nell'ambito
della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa  721071,  denominato  "Spese
per la promozione  della  legalita'  nell'ambito  della  cittadinanza
sociale  e  delle  politiche  della  salute",   con   una   dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila». 
    Cosi' come sopra  specificato,  i  compiti  e  le  attivita'  che
disciplinano Il funzionamento dell'Agenzia vengono definiti con legge
regionale. 
    Tale previsione risulta in contrasto con la normativa statale  di
riferimento che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilita'
di regolamentare,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  la  materia
trattata dalla legge regionale in oggetto. 
    Ed  infatti  la  legge  n.  50/2010,   di   conversione   -   con
modificazioni - del d.l. 4 febbraio 2010, n.  4,  nell'istituire,  di
recente, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la  destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata,  ha
espressamente e  specificamente  affrontato  anche  le  problematiche
relative alla cultura della  legalita'  nelle  aree  interessate  del
territorio nazionale. 
    Il legislatore regionale, introducendo  -  con  propria  legge  -
disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di  una  agenzia,
con  funzioni  analoghe  alla  neoistituita  Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, si pone in contrasto con la  legge  n.
50/2010 e viola l'art. 117, comma 2 lett. H)  della  Costituzione  in
materia di pubblica sicurezza. 
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 51. 
    L'art. 51 stabilisce che «Il termine  previsto  dall'articolo  34
(Lavoro straordinario) della l.r. n. 34/2009 e' prorogato sino al  31
dicembre 2010». 
    La disposizione in esame comporta che, fino al 31 dicembre  2010,
in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico
di rilevazione delle presenze, al personale  regionale  possa  essere
erogato il compenso straordinario. 
    Ed infatti, l'art. 34 della L.R.  Puglia  n.  34/2009  stabiliva,
appunto, che, per quanto concerne il lavoro straordinario,  «Fino  al
30 giugno 2010, in attesa del completamento delle  procedure  rivolte
all'installazione  del  sistema  di  rilevazione   automatica   delle
presenze, ai dipendenti regionali puo' essere erogato il compenso per
il lavoro straordinario». 
    Al  riguardo,  si  evidenzia   che   la   predisposizione   della
rilevazione  informatizzata  delle  presenze  e'  stata  piu'   volte
rinviata a partire dal 2008. 
    Sulla questione, l'art. 3,  comma  83  della  legge  n.  244/2007
stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni  di  provvedere
alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i
compensi per lavoro straordinario. 
    Procrastinare  ulteriormente  l'applicazione  della  disposizione
della legge finanziaria comporta una disparita' di trattamento con il
personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto,
pertanto, con i principi  di  eguaglianza  fra  i  cittadini  di  cui
all'art. 3 della Costituzione nonche' con l'art. 117, comma  3  della
Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza
pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente. 
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 54. 
    L'art.  54  dispone  che  ai  componenti  esterni  della   Giunta
regionale si applicano, dalla data di nomina e  per  l'intera  durata
dell'incarico, le  disposizioni  vigenti  concernenti  i  consiglieri
regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza  assegni
per l'espletamento di cariche pubbliche. 
    Tale materia rientra nella previsione dell'art. 47, lett. g)  del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che «le  indennita'
di cui all'articolo 1  della  legge  31  ottobre  1965,  n.  1261,  e
all'articolo 1 della legge 13 agosto  1979,  n.  384,  percepite  dai
membri del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento  europeo  e  le
indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive  e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione  e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'  i  conseguenti  assegni
vitalizi percepiti in  dipendenza  dalla  cessazione  delle  suddette
cariche  elettive  e  funzioni  e  l'assegno  del  Presidente   della
Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente». 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale  ha  esorbitato  dalla
propria competenza, avendo,  tra  l'altro,  previsto  (e  assunto  al
bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto  sia  con
l'art. 117, comma 2 lett. o) della Costituzione, che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza  sociale,  che
con l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento tra  le
cariche elettive.